Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di tutelare un numero in realtà ridottissimo di persone che però, per tragici, ma fortunatamente rarissimi, casi del destino, si trovano ad aver contratto patologie infettive o neoplastiche a causa del trapianto di un organo.
Al riguardo è evidente il dramma del paziente che, affetto da una patologia gravissima, attende un trapianto per continuare a vivere. Per di più questi pazienti sono generalmente in età produttiva e hanno aspettative non solo legate alla semplice sopravvivenza, ma anche e soprattutto alla qualità della vita che potranno condurre dopo l'intervento.
Per meglio comprendere la finalità che persegue la presente proposta di legge, basta ricordare il caso dei tre pazienti trapiantati in Toscana i quali, per puro errore umano ammesso dallo stesso operatore, hanno sviluppato una positività al virus HIV in quanto gli organi, prelevati da un donatore sieropositivo, erano stati classificati come esenti da patologie trasmissibili. Il passato mostra, naturalmente, ben pochi casi simili: un caso a Bologna nel 1986, epoca in cui però le indagini cliniche non erano così sofisticate da giustificare un riconoscimento di responsabilità da parte degli operatori, e un caso in Sardegna nei primi anni novanta, in cui ci fu trasmissione non virale, ma di cellula neoplastica, poi tradottasi in attecchimento nel ricevente del tumore proveniente dall'organo del donatore.
A differenza di quanto accaduto nei decenni scorsi, le procedure attualmente poste in atto per determinare la sicurezza
Pertanto, la presente proposta di legge consta di un unico articolo che modifica, integrandoli, il titolo e l'articolo 1 della citata legge, per la precisione aggiungendo ai danni da trasfusione e da vaccinazione i danni da trapianto di organi o parti di essi, cellule e tessuti infetti o portatori di cellule neoplastiche. Tra l'altro, l'assoluta sporadicità di questi errori diagnostici che, per i motivi suddetti, tende allo zero, non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attuazione della legge oggetto di modifica.
Di qui la necessità di prevedere un indennizzo per coloro i quali, volendo curare una patologia grave e quasi sempre incompatibile con la vita, si ritrovano ad averne contratta una diversa, ma altrettanto grave e potenzialmente mortale.